Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 17
Perquisizioni, Sequestri e Confisca
In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini.
Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in conformità all' del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.
Storico versioni
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