Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In vigore dal 29 apr 2016
In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
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