Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 8
Citazioni e Notifiche
In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'.
4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui può incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione.
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