Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 11
Garanzie e Principio di Specialità
In vigore dal 29 apr 2016
1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente :
(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata nè sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni nè a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformità agli , sono responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.
Storico versioni
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