Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza. 4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non sia vietato da quella dello Stato Richiesto. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.
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Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo