Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 4
Autorità Centrali
In vigore dal 29 apr 2016
1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama è il Ministerio de Gobierno;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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