Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo dì dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
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