Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 15
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità competenti o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-15