Art. 15 · Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 15

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Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

In vigore dal 29 apr 2016
1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità competenti o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
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