Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 18

Informazioni Bancarie e Finanziarie

In vigore dal 29 apr 2016
1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni Bancarie e Finanziarie (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo