Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 16
Produzione di Documenti, Atti e Cose
In vigore dal 29 apr 2016
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente , lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo fa richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-16