Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 19
Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza
In vigore dal 29 apr 2016
Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione
o Assistenza
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:
(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
(b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
(c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;
(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell';
(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell';
(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;
(e) oltre che per i motivi indicati all', lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, prendendo in considerazione la natura o la minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni dì cui informa lo Stato Richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tda-19