Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 26
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
In vigore dal 29 apr 2016
1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Panama (Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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