Trattato di estradizione

Art. 6

Autorità Centrali

In vigore dal 29 apr 2016
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica del Panama. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55#art-tde-6

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Autorità Centrali (Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo