Trattato di estradizione
Art. 6
Autorità Centrali
In vigore dal 29 apr 2016
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica del Panama.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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