Trattato di estradizione

Art. 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

In vigore dal 29 apr 2016
1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando le Autorità Centrali i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto. 3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
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