Trattato di estradizione

Art. 16

Procedura Semplificata di Estradizione

In vigore dal 29 apr 2016
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all' par. 2 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e del fatto che la revoca della dichiarazione stessa non avrà effetto. 3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
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Procedura Semplificata di Estradizione (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo