Trattato di estradizione

Art. 21

Rapporti con altri Trattati

In vigore dal 29 apr 2016
Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.
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Rapporti con altri Trattati (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo