Trattato di estradizione
Art. 14
Consegna della Persona
In vigore dal 29 apr 2016
1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, le Autorità centrali o le Autorità da queste delegate si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e le Autorità Centrali o le Autorità da queste delegate concordano una nuova data di consegna.
Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall' del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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