Art. 22 · Riservatezza delle informazioni
Trattato di estradizione

Art. 22

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Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 29 apr 2016
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.
Storico versioni

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