allegatoCapo 6

Art. 6.4

Gestione del rischio

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.4 Gestione del rischio Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorità doganali di concentrare le attività di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.
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Gestione del rischio (Art. 6.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo