allegatoCapo 6

Art. 6.3

Procedura doganale semplificata

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.3 Procedura doganale semplificata Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento più rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.
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Procedura doganale semplificata (Art. 6.3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo