allegato›Capo 6
Art. 6.5
Trasparenza
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.5
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri.
2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali.
3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione è data la possibilità di formulare osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-6-5