allegatoCapo 6

Art. 6.5

Trasparenza

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.5 Trasparenza 1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri. 2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali. 3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione è data la possibilità di formulare osservazioni.
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Trasparenza (Art. 6.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo