allegatoCapo 6

Art. 6.7

Procedure di ricorso

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.7 Procedure di ricorso 1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilità di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte può disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorità di controllo o da un'autorità giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che può essere un'autorità giudiziaria o un tribunale amministrativo. 2. Il produttore o l'esportatore può fornire informazioni, su richiesta dell'autorità che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni può chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-6-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo