allegato›Capo 6
Art. 6.7
Procedure di ricorso
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.7
Procedure di ricorso
1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilità di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte può disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorità di controllo o da un'autorità giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che può essere un'autorità giudiziaria o un tribunale amministrativo.
2. Il produttore o l'esportatore può fornire informazioni, su richiesta dell'autorità che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni può chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.
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