allegato›Capo 6
Art. 6.2
Svincolo delle merci
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.2
Svincolo delle merci
1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti.
2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorità doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità con le rispettive leggi e formalità doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorità doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;1 e
d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture.
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 1 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in
forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-6-2