allegato›Capo 6
Art. 6.1
Obiettivi e principi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.1
Obiettivi e principi
Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi:
a) affinché le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate,
i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione;
ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti;
iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci;
v) ciascuna delle Parti si adopera affinché le rispettive autorità e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attività; e
vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo;
b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato;
i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e
ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD;
c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate;
d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione;
e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformità sulle operazioni che richiedono particolare attenzione;
f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformità ad esse; e
g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.
Storico versioni
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