allegatoCapo 6

Art. 6.1

Obiettivi e principi

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.1 Obiettivi e principi Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi: a) affinché le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate, i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione; ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi; iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti; iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci; v) ciascuna delle Parti si adopera affinché le rispettive autorità e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attività; e vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo; b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato; i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD; c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate; d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione; e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformità sulle operazioni che richiedono particolare attenzione; f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformità ad esse; e g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.
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Obiettivi e principi (Art. 6.1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo