allegato›Capo 5
Art. 5.8
Misure zoosanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.8
Misure zoosanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente.
2. Quando determinano tali zone, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Le Parti si adoperano per completare queste attività entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca è confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10.
4. Quando determina tali zone, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla Parte esportatrice. Se una Parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra Parte, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.
5. La Parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla Parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, è dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-8