allegatoCapo 5

Art. 5.5

Trasparenza e scambio di informazioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.5 Trasparenza e scambio di informazioni Le Parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio; b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione; c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
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Trasparenza e scambio di informazioni (Art. 5.5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo