allegato›Capo 5
Art. 5.5
Trasparenza e scambio di informazioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.5
Trasparenza e scambio di informazioni
Le Parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-5