allegatoCapo 4

Art. 4.10

Meccanismo di coordinamento

In vigore dal 4 set 2015
.10 Meccanismo di coordinamento 1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo. 2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti: a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo; b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità; c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'.3; d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti; e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità; e f) riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT. 3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.
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Meccanismo di coordinamento (Art. 4.10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo