allegato›Capo 4
Art. 4.8
Oneri della valutazione di conformità
In vigore dal 4 set 2015
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Oneri della valutazione di conformità
Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità, e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-4-8