allegato›Capo 5
Art. 5.1
Obiettivo
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.1
Obiettivo
1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti.
2. Il presente capo mira altresì a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-1