allegato›Capo 5
Art. 5.2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-2