allegatoCapo 4

Art. 4.9

Marcatura ed etichettatura

In vigore dal 4 set 2015
.9 Marcatura ed etichettatura 1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo. 2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti: a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo è formulato in modo da non essere più restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo; b) la Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente; c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni; d) la Parte conserva la facoltà di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso può essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non è vietato, purchè le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e e) la Parte, nei casi in cui ritenga che ciò non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-4-9

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