allegatoCapo 4

Art. 4.4

Regolamentazioni tecniche

In vigore dal 4 set 2015
.4 Regolamentazioni tecniche 1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono: a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT; b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito; c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica; d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche; e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica è oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte; f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notificazione per formulare osservazioni scritte sulla proposta; g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni. 2. Ciascuna delle Parti si adopera affinché gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra Parte possano partecipare alle consultazione pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche. 3. Ciascuna delle Parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Parte UE fa tutto quanto è in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-4-4

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Regolamentazioni tecniche (Art. 4.4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo