allegato›Sez. E
Art. 3.16
Gruppo di lavoro cooperazione in materia di difesa commerciale
In vigore dal 4 set 2015
.16
Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale"
1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), è una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale;
b) controllare l'attuazione del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorità delle Parti competenti in materia di difesa commerciale;
d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;
e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
ii) le pratiche delle autorità competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica;
f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.
Storico versioni
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