allegato›Sez. D
Art. 3.14
Regola del dazio inferiore
In vigore dal 4 set 2015
.14
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-3-14