allegatoSez. D

Art. 3.14

Regola del dazio inferiore

In vigore dal 4 set 2015
.14 Regola del dazio inferiore Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
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Regola del dazio inferiore (Art. 3.14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo