allegato›Sez. D
Art. 3.10
Considerazione degli interessi pubblici
In vigore dal 4 set 2015
.10
Considerazione degli interessi pubblici
Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-3-10