allegatoSez. D

Art. 3.10

Considerazione degli interessi pubblici

In vigore dal 4 set 2015
.10 Considerazione degli interessi pubblici Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.
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Considerazione degli interessi pubblici (Art. 3.10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo