allegatoSez. D

Art. 3.11

Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame

In vigore dal 4 set 2015
.11 Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.
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Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame (Art. 3.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo