allegato›Sez. D
Art. 3.11
Inchiesta successiva alla cessazione di misure a seguito di un riesame
In vigore dal 4 set 2015
.11
Inchiesta successiva alla cessazione di misure
a seguito di un riesame
Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-3-11