allegato›Sez. D
Art. 3.13
Criterio della soglia minima applicabile al riesame
In vigore dal 4 set 2015
.13
Criterio della soglia minima applicabile al riesame
1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se è stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
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