allegatoSez. D

Art. 3.13

Criterio della soglia minima applicabile al riesame

In vigore dal 4 set 2015
.13 Criterio della soglia minima applicabile al riesame 1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se è stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping. 2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping è inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
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Criterio della soglia minima applicabile al riesame (Art. 3.13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo