allegatoCapo 4

Art. 4.2

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 4 set 2015
.2 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità, come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica: a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione e di consumo; o b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS"). 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
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Ambito di applicazione e definizioni (Art. 4.2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo