allegatoCapo 4

Art. 4.6

Valutazione della conformità e accreditamento

In vigore dal 4 set 2015
.6 Valutazione della conformità e accreditamento 1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui: a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte; b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte; c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte; d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte; e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore. 2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a: a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità; b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici; c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e, d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformità più rigorose del necessario. 3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-4-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo