allegato›Capo 4
Art. 4.6
Valutazione della conformità e accreditamento
In vigore dal 4 set 2015
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Valutazione della conformità e accreditamento
1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui:
a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte;
c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità situati nel territorio dell'altra Parte;
d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra Parte;
e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e
f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore.
2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a:
a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità;
b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici;
c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e,
d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformità più rigorose del necessario.
3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformità.
Storico versioni
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