allegato›Capo 4
Art. 4.3
Cooperazione comune
In vigore dal 4 set 2015
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Cooperazione comune
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualità e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformità;
c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformità, e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e
d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento.
3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.
Storico versioni
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