allegato›Capo 5
Art. 5.7
Requisiti per l'importazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.7
Requisiti per l'importazione
1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte.
2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").
Storico versioni
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