allegato›Capo 5
Art. 5.9
Cooperazione sul benessere degli animali
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.9
Cooperazione sul benessere degli animali
Le Parti:
a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attività;
b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-9