allegatoCapo 5

Art. 5.9

Cooperazione sul benessere degli animali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.9 Cooperazione sul benessere degli animali Le Parti: a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attività; b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione sul benessere degli animali (Art. 5.9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo