Art. 5.9 · Cooperazione sul benessere degli animali
allegatoCapo 5

Art. 5.9

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Cooperazione sul benessere degli animali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.9 Cooperazione sul benessere degli animali Le Parti: a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attività; b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-5-9