allegato›Capo 5
Art. 5.10
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 5.10
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può:
a) definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto il presente capo;
b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo;
c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attività destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e
e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato è convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni.
2. Il comitato è composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute.
L'ordine del giorno è stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.
Storico versioni
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