allegatoCapo 6

Art. 6.8

Trattamento riservato

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.8 Trattamento riservato 1. Le informazioni fornite da persone o autorità di una Parte alle autorità dell'altra Parte conformemente al presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della Parte che le ha ricevute. 2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella Parte che può fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni più onerose di quelle che sono applicabili nel proprio ordinamento. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorità della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorità che le ha fornite. 4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della Parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari. La persona o l'autorità che ha fornito le informazioni è, se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione. 5. Se un'autorità di una Parte chiede informazioni sulla base del presente capo, informa le persone cui è indirizzata la richiesta della possibilità che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari. 6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorità chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.
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Trattamento riservato (Art. 6.8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo