allegatoCapo 6

Art. 6.9

Diritti e oneri

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 6.9 Diritti e oneri Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione: a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalità necessarie per tale importazione o esportazione; b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito; c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem; d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari; e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento; f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).
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Diritti e oneri (Art. 6.9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo