allegatoSez. C

Art. 2.11

Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

In vigore dal 4 set 2015
.11 Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni Nessuna delle Parti può mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-11

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Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni (Art. 2.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo