allegato›Sez. C
Art. 2.11
Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni
In vigore dal 4 set 2015
.11
Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni
Nessuna delle Parti può mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
Storico versioni
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