allegato›Sez. C
Art. 2.8
Trattamento nazionale
In vigore dal 4 set 2015
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Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-2-8