allegato›Capo 2›Sez. A
Art. 2.3
Dazio doganale
In vigore dal 4 set 2015
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Dazio doganale
Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata è stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
b) dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformità del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformità dell'.10; o
d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura").
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 2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il
trattamento che esse possono concedere, in conformità dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione più favorita.
Storico versioni
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